Inmost

Come hai fatto a prescindere dalla libertà del tuo spirito?

Come hai quietato gli istinti della tua psiche ?

Cosa hai fatto per castrare il tuo estro ?

Sai come sponsorizzarti in nome di regole formali , vuote e senza  valore alcuno,

Regole che annichiliscono e ti rendono insoddisfatto.

Tu si che vivi il tuo tempo!

Che fortuna di questi tempi.

Sai aderire alle convenzioni con banale eleganza.

Non senti l’esigenza di realizzare la tua interiorità;

Sai tacere, ripudiare te stesso e la tua personalità;

Sai stare nella tua gabbia, sai eseguire, rispettare le regole, giuste o meno, in silenzio;

Ti invidio sai…

Non conoscerai mai la solitudine,

non avrai bisogno di volare troppo in alto per trovare i tuoi simili.

GIUSTO PROCESSO.

 

La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle  libertà  fondamentali  prevede il diritto ad un processo equo:

 

ART.11

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c. difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza.

 

L’Art. 111 della Costituzione  prevede che :

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].

 

 

In attuazione degli articoli citati  la legge del 24 marzo 2001 n. 89 per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo.

La si può consultare al seguente link:

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2001/78/2.htm

 

Ho voluto mettere tutto nero su bianco perché stanca ed esausta dalle notizie che, a fiumi , in modo indiscriminato vengono trasmesse dai telegiornali, ho pensato che sia bene illustrare tecnicamente cosa prevede realmente il  Ddl del Senato del 12 novenbre 2009.

 

Vi riporto le modifiche previste per la Legge Pinto e lascio a voi lettori la possibilità di valutare se , realmente, come sostengono i relatori queste modifiche hanno il fine di “ rendere più certi i presupposti ,la procedura e la quantificazione dell’equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi” e di “ adeguare il sistema processuale alla convenzione dei diritti dell’uomo e alla Costituzione “

 

 

Articolo 1

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, le parole “Chi ha subito” sono sostituite dalle seguenti: “In

attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha

subito”;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera

iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o

dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del

deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,

ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso

grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di

imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento

richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi

che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di

appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in

ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma

2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della

domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la

violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il

procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il

rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si

considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la

parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma

1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al

primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita

definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e

per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei

termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente

al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni

amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione

dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente

legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella

cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza

ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del

deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo

comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e

disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con

esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui

3

all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei

processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di

custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l’udienza di discussione è

fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della

sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di

fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila

sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;

d) In sede di prima applicazione, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i

termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, l’istanza di cui al

comma 3-quinquies dello stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge.».

Articolo 2

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:

Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo). 1. Il giudice nei processi

per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel

massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del

processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando

l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata

emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata

pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata

pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento

oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza

irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in

ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare

disposizione di legge;

b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il

dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore,

ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio

non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1

possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica

l’articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha

già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è

intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale

o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere previsto dall’articolo 416 del codice penale;

b) delitto di incendio previsto dall’articolo 423 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;

d) delitto di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale;

4

e) delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art.4 della

legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo

625 del codice penale;

g) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’articolo 643 del codice

penale;

i) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e

all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n.286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’art. 260,

commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applica

l’articolo 75 comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a

comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il

giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo

all’azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non

volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata

personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di

procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere

autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.».

 

 

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte

d’appello o alla Corte di cassazione.».

 

Buona analisi a tutti quelli che hanno voglia di spendere qualche minuto per un’analisi concreta e coerente.

Si attendono commenti e valutazioni, per un dibattito che possa diventare un momento di  scambio, per poter insieme formulare una valutazone giusta e coerente in merito alllo schema del disegno di legge .

 

Buona lettura.

Articolo 21 della Costituzione (I-II CC)

 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Quiete senza tempesta

Vorrei  un temporale che lavi via i brutti pensieri.

Un temporale che pulisca la mente e faccia tornare di nuovo viva l’idea di una finestra aperta, il rumore della pioggia e tu che mi abbracci.

Un temporale che poi diventi sole e vento e spazzi via le nuvole e faccia credere che tutto può accadere, anche il tuo ritorno.

Fulmini e lampi che possano poi far apprezzare la quiete.

Perchè a volte la quiete senza prima la tempesta può far smettere di esistere.

 

 

 

CONTRO UNA REALTA’ FITTIZIA

E’ necessario almeno iniziare a porsi dei quesiti.

E’ necessario osservare ed analizzare la gravità di ciò che sta accadendo nel nostro paese.

E’ necessario aprire gli occhi e disintossicarsi dai bombardamenti mediatici , da tutti quegli effetti deleteri di uin potere carismatico che giorno dopo giorno si sta trasformando in totalitarismo.

E’ necessario aprire i giornali e leggerli con più capacità di analisi, carpire le dichiarazioni di chi ci governa e cercare di comprendere il suo fine uiltimo.

E’ necessario  risvegliare il nostro sentimenton di attaccamento ai valori democratici, alla morale, alla democrazia.

Non si può continuare ad essere apatici di fronte alla distorsione dei compiti delle istituzioni.

Dopo più di un anno non si può continuare ad asservire un Governo che ha dato solo smacchi alla democrazia attraverso manovre infide e finalizzate  alla tutela  degli status quo  dei potenti.

Come se non bastasse,dopo aver provato ad imbavagliare l’informazione, la poca che non è riuscito a comprare, dopo aver fatto leggi ad personam, dopo aver attaccato la magistrature, dopo aver tentato di eliminare le commissioni parlamentari,  dopo tutto ciò , non essendo riuscito  a risolvere alcun problema del nostro paese, il governo passa al piano b:

le minaccie.

Afferma :” chiuderò la bocca a tutti quei signori che parlano di crisi”.

Mi chiedo cosa voglia intendere.

Quali saranno i mezzi con cui impedirà il diffondersi di un dato oggettivo?

Usando il suo potere economico, mettendo gli investitori alle strette, facendo  in modo  che essi ritirino la pubblicità ai giornali ” scomodi”.

Vogliamo ancora parlare di pluralismo?

Vogliamo parlare di libera informazione e diritto alla stessa da parte di noi cittadini?

Vogliamo continuare a prenderci in giro, fingendo che siamo un paese moderno  che crede nella libertà?

Riflettiamo .

Mi associo ad Ezio Mauro che oggi in un suo articolo su Repubblica : ” è la prima volta che Berlusconi esplicita la sua vera intenzione verso chi sfugge alla pretesa impossibile di narrazione unica della realtà”, continuando parla di ” pulsione totalitaria”.

In completa sintonia con un direttore di giornale degno di questo nome, in perfetto accordo con la sua tesi, mi chiedo l’Italia dova sia, dove sono gli italiano che inermi assistono al declinio , permettetemi il termine, allo schifo che un governo è riuscito a fare nel giro di un anno.

E’ vergognoso il comportamento del nostro Premier, è vergognoso anche chiamarlo ancora Premier, probabilmente lo dimostra anche il silenzio di Bruxelles, l’opinione della stampa estera e la disperazione che porta un capo di Stato ad usare la coercizione per esercitare il potere.

Non me ne volgiate, non è anti berlusconismo.

E’  ” esplicita narrazione” di una realtà che non vorrei mai diventasse “unica”,

INDIVIDUALISMO RAMPANTE part 2

Se potessi dare un nome ai miei sogni non saprei farlo.

Ma potrei descriverli:

cercare intorno a me ciò che possa anche lontanamente avvicinarsi al mio cuore, con il tempo risulta difficile. Spesso mi trovop a parlare di scatole chiuse e piediostalli che possano tutelarmi dalla superficialità che ha ammalato questa società.
Vale la PENA VIVERE IN UNA SCATOLA?

Sono certa che non ne vale la pena, anche se al momento mi sembra l’unica scelta possibile, in un mondo freddo, corrotto, materialista; un mondo in cui se sei in grado di provare e di amare sei out.
E allora ci vorrebbe un’altro mondo.
O forse un’altra vita.

Un’altra vita dove questo mondo diventi realtà.

E non sia solo un sogno, chiuso in una scatola.

A T T E N Z I O N E : democrazia in pericolo

Come finisce la democrazia in un paese?

La democrazia è un bene prezioso, fragile e delicato, soggetto continuamente ad attacchi esterni, perchè limita il potere di chi governa.

 Letteralmente governo del popolo, tecnicamente il potere che hanno i nostri politici è frutto di un mandato, essi DOVREBBERO rappresentare il nostro volere o , per lo meno,  quello della maggioranza del paese.

( sempre che vogliate chiamarla tale quella attuale, visto il numero degli astenuti alle ultime elezioni!!)

La democrazia si distrugge un poco per volta, un giorno alla volta.

Una legge quest’anno ,un’altra legge domani.

Per poi svegliarsi in un paese in cui i principi costituzionali e la libertà sono un ricordo.

Allora la colpa sarà nostra, penseremo indignati che potevamo  fare qualcosa quando veniva approvato il Lodo Alfano, che avremmo potuto alzare la voce quando il potere della magistratura veniva svuotato, quando veniva varata una legge che prevedeva il  carcere per giornalisti.

Ma non ci resterà che pensare…perchè  non potremo più parlare.

La democrazia non va data per scontato, va tutelata ogni giorno, da ognuno di noi, perchè la storia insegna che spesso la passività dei popoli, l’ignoranza e l’idifferenza ne hanno pregiudicato le sorti.

Riflettiamo…vogliamo davvero un ‘Italia di relitti della P2 , di delinquenti intoccabili al potere, di giornalisti corrotti?

Davvero è per questo che i nostri nonni hanno combattuto?

SI NASCE E SI MUORE

« La questione morale esiste da tempo, ma ormai essa è diventata la questione politica prima ed essenziale perché dalla sua soluzione dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni, la effettiva governabilità del paese e la tenuta del regime democratico. »

 

Ricordiamolo così, con una frase che mai come oggi acquisisce un valore importante.
Oggi, che nel momento in cui si parla di morale sento rispondere ” La morale non esite”.
Eppure mai come oggi la fiducia nelle istituzioni darebbe uno slancio reale a questo popolo disilluso e manipolato da potere economicus.

In quell’ 11 giugno del 1984, UN POLITICO ci lasciava, mentre io venivo al mondo per crescere in un’Italia senza valori e senza morale, con la fortuna di avere dei genitori che avevano conosciuto persone come lui e hanno potuto insegnarmi a non perdere di vista la morale e i miei valori.

Di cosa parlerò ai miei figli?

Di giornalisti corrotti, partiti ” piglia tutto” ed una nazione apatica e con la siducia verso lo stato e le istituzioni.

Tutti fattori che consentono a questo governo di starer in piedi e di fare e disfare in una maniera del tutto indisturbata.

REALITY ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Eccoci qua nella mia Italia.

Veline alle prossime elezioni europee, vita privata di Silvio Berlusconi sbattuta in prima pagina e così fu.

Vorrei non dover scadere sempre nelle solite polemiche ma quando la realtà supera la fantasia non reisto…

A prescindere dalle liste europeee modificate o “ritoccate” ,che dir si voglia, a prescindere dalle dichiarazioni della Sig.ra Berlusconi, (che a mio modesto parere deve avere più di un motivo per mettere fine al suo matrimonio), prescindendo da questo cumulo di fatti insignificanti  di cui, una pragmatica come me , non si stupisce.

(Abbiamo visto di peggio in quest’ultimo anno).

A prescindere da tutto quello che all ‘ ” imperatore ” possa o non possa accadere, come si può dichiarare che la colpa del suo fallimento matrimoniale sia della manpolazione effettuata  dalla sinistra???

Grottesco.

Devo supporre che abbia il portavoce anche per interfacciarsi con la sua famiglia?

Oppure devo supporre che abbia  sposato una  persona incapace di pensare?

Non lo penso.

Penso, invece, che ogni qualvolta perde il controllo della situazione la colpa è della sinistra.

E allora sorrido perchè non c’è altro da fare.

Sorrido mentre aspetto la prossima puntata, incrociando le dita e sperando che si inizi ,quanto prima, a parlare di  argomenti degni di un Paese serio, e non di problematiche inutili, alla mia popolazione:

che spesso non arriva a fine mese,

che spesso perde il lavoro,

che spesso perde la vita sul lavoro,

che spesso è precaria,

che spesso fa il doppio turno,

che spesso non si sposa perchè non ha soldi,

che spesso non ha più una casa,

che spesso non ce l”ha mai avuta,

 Che spesso non ha tempo di interessarsi alla vita privata di Silvio Berlusconi che per renderla pubblica ha usato ogni mezzo e , alla fine, la colpa è della sinistra.

Che neanche esiste più.

Attimi

Attimi che  regalano gioia,

in una notte di primavera

insolita,

 che non lascia spazio alla noia.

Brillano i tuoi occhi al mondo

esasperati da tanto apparire,

trovano conforto in queto misero gioire.

Se non hai tempo per questo diletto,

per questo gioco che sembra un dispetto,

a queste due anime corrotte,

angeli…dalle ali rotte.

Sogneremo domani

quano niente ci resterà tra le mani,

buttato al vento anche l’ultimo lamento

nell’illusione che sei solo e contento.