
La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali prevede il diritto ad un processo equo:
ART.11
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :
a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
c. difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza.
L’Art. 111 della Costituzione prevede che :
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].
In attuazione degli articoli citati la legge del 24 marzo 2001 n. 89 per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo.
La si può consultare al seguente link:
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2001/78/2.htm
Ho voluto mettere tutto nero su bianco perché stanca ed esausta dalle notizie che, a fiumi , in modo indiscriminato vengono trasmesse dai telegiornali, ho pensato che sia bene illustrare tecnicamente cosa prevede realmente il Ddl del Senato del 12 novenbre 2009.
Vi riporto le modifiche previste per la Legge Pinto e lascio a voi lettori la possibilità di valutare se , realmente, come sostengono i relatori queste modifiche hanno il fine di “ rendere più certi i presupposti ,la procedura e la quantificazione dell’equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi” e di “ adeguare il sistema processuale alla convenzione dei diritti dell’uomo e alla Costituzione “
Articolo 1
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)
1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole “Chi ha subito” sono sostituite dalle seguenti: “In
attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha
subito”;
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera
iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o
dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del
deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso
grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di
imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento
richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.
3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi
che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di
appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in
ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma
2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.
3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della
domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la
violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il
procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il
rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.
3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si
considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la
parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma
1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al
primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita
definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e
per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei
termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente
al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni
amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione
dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente
legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella
cancelleria o segreteria del giudice procedente.
3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza
ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del
deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo
comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con
esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui
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all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei
processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di
custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l’udienza di discussione è
fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della
sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di
fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila
sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;
d) In sede di prima applicazione, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i
termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, l’istanza di cui al
comma 3-quinquies dello stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.».
Articolo 2
(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)
«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:
Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo). 1. Il giudice nei processi
per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel
massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del
processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando
l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata
emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata
pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata
pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento
oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in
ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare
disposizione di legge;
b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il
dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore,
ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio
non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.
3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1
possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica
l’articolo 649.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha
già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è
intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale
o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:
a) delitto di associazione per delinquere previsto dall’articolo 416 del codice penale;
b) delitto di incendio previsto dall’articolo 423 del codice penale;
c) delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;
d) delitto di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale;
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e) delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale
f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art.4 della
legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo
625 del codice penale;
g) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale;
h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’articolo 643 del codice
penale;
i) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;
n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n.286;
o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’art. 260,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applica
l’articolo 75 comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a
comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il
giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo
all’azione trasferita.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non
volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata
personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di
procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere
autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.».
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte
d’appello o alla Corte di cassazione.».
Buona analisi a tutti quelli che hanno voglia di spendere qualche minuto per un’analisi concreta e coerente.
Si attendono commenti e valutazioni, per un dibattito che possa diventare un momento di scambio, per poter insieme formulare una valutazone giusta e coerente in merito alllo schema del disegno di legge .
Buona lettura.